Pensionamento

L’età di pensionamento ordinaria per donne e uomini corrisponde a 65 anni compiuti. La persona assicurata ha la possibilità di andare in pensionamento anticipato tra il compimento dei 58 anni e l’età di pensionamento ordinaria. Il pensionamento può essere differito al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

La tabella seguente offre una panoramica delle aliquote di conversione vigenti. Tutte le aliquote di conversione sono identiche per uomini e donne.

valido gù 01.01.2022:

Età al momento del pensionamento Aliquota di conversione en %
58 4.52
59 4.66
60 4.80
61 4.94
62 5.08
63 5.22
64 5.36
65 5.50
66 5.64
67 5.78
68 5.92
69 6.06
70 6.20

I tassi di conversione saranno ridotti al valore target del 5,0% tra il 2025 e il 2029 (cfr. Regolamento di Previdenzae valido dal 2023, Allegato 1).

Pensionamento parziale

Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. Il grado di occupazione deve essere ridotto in maniera determinante e permanente e il rapporto di lavoro restante deve essere pari ad almeno il 30% di un grado di occupazione a tempo pieno (100%). La soglia d’ingresso definita nel piano previdenziale dev’essere raggiunta.

Rendita di transizione AVS

In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere all’AVS una rendita di transizione AVS per il periodo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. 
 

Domande frequenti

Sì, al momento del pensionamento, sia la persona assicurata attiva sia il beneficiario o la beneficiaria delle prestazioni di invalidità può percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. Sussiste anche la possibilità di una liquidazione parziale in capitale. Per la parte della prestazione di vecchiaia corrisposta sotto forma di capitale decade il diritto a una rendita di vecchiaia e alle prestazioni future.

La liquidazione in capitale deve essere comunicata alla fondazione insieme alla notifica di pen-sionamento. Non esistono termini più estesi.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è necessario il consenso scritto autenticato del/della coniuge o del/della partner registrato/a.

Se la persona assicurata non è coniugata o non vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è necessario un certificato individuale di stato civile.

Sì, l’autenticazione della firma può avvenire anche presso la sede di Previs.

I dettagli a tale riguardo si trovano sotto la voce «Decesso».

Saremo lieti di ascoltarvi

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