Adeguamento delle rendite legali all’evoluzione dei prezzi al 1º gennaio 2026

Sulla base dell’articolo 36 LPP, le rendite per i superstiti e d’invalidità del secondo pilastro obbligatorio sono adeguate all’evoluzione dei prezzi (rincaro) periodicamente, fino al compimento dell’età di pensionamento ordinaria. Previs attua la decisione del Consiglio federale per il 2026 entro i termini stabiliti.

Tenuto conto delle possibilità finanziarie delle casse di previdenza e del principio di prudenza, il 5 dicembre 2025 il consiglio di fondazione ha deciso di non concedere alcun ulteriore adeguamento delle rendite legali previste dall’articolo 36 LPP.

Nessun aumento delle rendite regolamentari nel 2026

Previs applica un modello che prevede una possibile partecipazione dei beneficiari e delle beneficiarie di rendita al risultato conseguito – a seconda del grado di copertura e del rendimento ottenuto dall’investimento. Sulla base di tale modello, le commissioni di previdenza delle singole casse di previ-denza hanno discusso in merito all’aumento delle rendite regolamentari. Nessuna delle casse di previ-denza ha chiesto al consiglio di fondazione un aumento delle rendite al 1.1.2026:

  • I gradi di copertura delle casse di previdenza Comunitas e Service Public, nonché della cassa di previdenza Beneficiari di rendita in cui sono gestite le persone beneficiarie di rendita, non si trovano, neppure secondo le specifiche regolatorie, a un livello tale da consentire prestazioni di rendita supplementari.
  • Un aumento delle rendite mensili comporterebbe un aumento degli impegni a lungo termine, con conseguenti ripercussioni sui gradi di copertura delle casse di previdenza.
  • La situazione sui mercati degli investimenti rimane tesa per ragioni geopolitiche e di politica monetaria.

Per tali motivi, per il 2026 non è possibile effettuare alcun adeguamento delle prestazioni di rendita regolamentari. Rimane però garantito in ogni caso il rispetto delle disposizioni legali per la previdenza obbligatoria.