Decesso

Il datore di lavoro ci comunica il decesso di un assicurato attivo direttamente tramite la nostra pratica piattaforma online portale aziendale.

Se muore un/a beneficiario/a di rendita, i congiunti devono comunicarci il decesso e presentarci la documentazione necessaria (per es. atto di morte ufficiale, certificato di morte) affinché possiamo verificare il diritto alle prestazioni per i superstiti.

Rendita per coniugi o liquidazione in capitale

In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi.

L’ammontare della rendita per coniugi è stabilito nel piano previdenziale.

La rendita per coniugi viene corrisposta per la prima volta per il mese successivo al decesso della persona assicurata, ma non prima della cessazione del pagamento del salario intero o del salario dopo il decesso.

La rendita per coniugi decade in caso di decesso o nuove nozze del coniuge. Se il diritto a una rendita per coniugi decade in seguito a nuove nozze, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione in capitale per l’ammontare di 3 rendite annuali.

Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita, il coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita. L’ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi tecnici. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta.

Rendita per il convivente superstite

I conviventi – anche dello stesso sesso – hanno diritto a una rendita per convivente. Per il diritto alle prestazioni, la persona assicurata deve presentare in vita il formulario «Notifica di unione domestica registrata» richiesto da Previs. Le condizioni per la fruizione di una rendita per il convivente superstite devono essere soddisfatte cumulativamente.

La notifica della convivenza deve essere firmata sia dalla persona assicurata sia dal convivente («Notifica di unione domestica registrata»). Le firme devono essere autenticate. La notifica deve avvenire quando entrambi i partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.

Rendite per i figli

I figli di un assicurato deceduto o di un beneficiario di rendita hanno diritto a una rendita per orfani. Il diritto sussiste fino al compimento del 18° anno di età, per i figli che si trovano in formazione fino ai 25 anni compiuti. Devono essere forniti gli attestati corrispondenti (copia del contratto di tirocinio o conferme dell’immatricolazione per gli studenti). 

Capitale in caso di decesso

Qualora una persona assicurata o un beneficiario di rendita d’invalidità deceda prima del pensionamento e l’avere di vecchiaia disponibile non sia completamente utilizzato o non lo sia affatto per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti, sarà esigibile un capitale in caso di decesso.

Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell’ordine stabilito dall’attuale regolamento di previdenza.

Capitale supplementare in caso di decesso

Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi.
 

Domande frequenti

  1. I due conviventi non sono imparentati tra loro (art. 95 CC) e
  2. al momento del decesso non sono né sposati né in unione domestica registrata o di altro tipo e
  3. i conviventi sono in grado di dimostrare di aver convissuto ininterrottamente negli ultimi 5 anni prima del decesso, ossia di aver vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia, o che il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e di aver convissuto fino al decesso del convivente in comunione domestica e
  4. la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione e
  5. il convivente non percepisce alcuna rendita per coniugi, per vedove, per vedovi o per il convivente superstite da un’assicurazione sociale nazionale o estera di un precedente matrimonio o una precedente convivenza e non ha neppure percepito prestazioni di capitali in luogo di una simile rendita.

I figli fino ai 18 anni compiuti o fino ai 25 anni compiuti in caso di formazione. I figli elettivi hanno diritto a una rendita per orfani se sono stati accolti dal defunto, a titolo gratuito, per essere accuditi ed educati in maniera permanente.

Il coniuge ha solitamente diritto alle prestazioni per i superstiti. Se tuttavia ha più di 15 anni in meno, le prestazioni vengono ridotte. Se il matrimonio viene contratto dopo l’invalidità o il pensionamento, il diritto sussiste solo se il coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli o se il matrimonio è durato almeno 5 anni. 

Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di deces-so ai sensi dell art. 20.6 del regolamento.

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