Assicurazione in caso di perdita del posto di lavoro a partire dai 58 anni

Perdere il lavoro è un duro colpo, soprattutto per i lavoratori e le lavoratrici più anziani. Finora la fase successiva prevedeva anche l’uscita dalla cassa pensione. Il legislatore ha ora reagito consentendo la continuazione volontaria della previdenza professionale a partire dall’1.1.2021. Previs Previdenza offre un’ulteriore flessibilità, poiché il salario AVS da assicurare può essere fissato più basso, traducendosi in minori contributi.

Nella primavera del 2019 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Ciò ha ripercussioni sulla previdenza professionale; l’art. 47a LPP disciplina la continuazione dell’assicurazione in caso di perdita del posto di lavoro a partire dai 58 anni. Da un lato, le persone interessate che vengono licenziate poco prima del pensionamento devono essere in grado di mantenere il livello della previdenza professionale. Dall’altro, ciò ha lo scopo di evitare che, in un secondo tempo, abbiano bisogno di prestazioni complementari. 

Chi può continuare a essere assicurato nella previdenza professionale?

Le persone assicuratie di Previs che perdono il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni, ossia il cui rapporto di lavoro viene sciolto dal datore o dalla datrice di lavoro, possono stipulare una continuazione dell’assicurazione entro 30 giorni. 

Finora la situazione successiva a una perdita del posto di lavoro si presentava come segue: Previs riconosce i 58 anni come età pensionabile. Se l’uscita da Previs si verifica a causa della perdita del posto di lavoro, ossia senza che la prestazione d’uscita possa essere trasferita a una nuova cassa pensione, la persona assicurata riceve da Previs una rendita di vecchiaia. Previa consultazione, l’avere di vecchiaia capitalizzato può essere trasferito anche su un conto di libero passaggio e per il momento non è esigibile alcuna rendita presso Previs. Tuttavia, non è più neanche possibile fruire di una rendita successivamente, a meno che la persona disoccupata non trovi nuovamente un’occupazione.

Quale piano di previdenza e quale salario sono validi ai fini della continuazione dell’assicurazione?

Le persone assicurate volontariamente possono scegliere in quale forma deve essere continuato il piano di previdenza esistente presso il/la precedente datore o datrice di lavoro. Ci sono due possibilità:

  1. Assicurazione delle rendite d’invalidità e per superstiti nonché delle rendite di vecchiaia
  2. Assicurazione delle rendite d’invalidità e per superstiti

Il piano di previdenza del/della precedente datore o datrice di lavoro per l’assicurazione di rischio e la soluzione di risparmio non possono essere modificati. Tuttavia, Previs consente un'ulteriore flessibilità che va oltre le disposizioni legali: il salario AVS assicurato può essere adeguato alle esigenze e alle possibilità finanziarie della persona assicurata volontariamente. Gli adeguamenti portano poi a nuovi contributi e prestazioni, che sono indicati nel certificato d’assicurazione. Un adeguamento salariale è possibile una volta all’anno, rispettivamente l’1.1. dell’anno successivo.

Chi paga i contributi?

Nella continuazione dell’assicurazione, la persona assicurata volontariamente, oltre ai contributi del lavoratore o della lavoratrice, è tenuta a versare anche i contributi del datore o della datrice di lavoro, vale a dire il 100% del totale dei contributi. A seconda della soluzione previdenziale scelta, questi includono: 

  1. Contributi di rischio e di risparmio nonché costi amministrativi (CHF 240 all’anno per la gestione del conto di previdenza presso Previs)
  2. Contributi di rischio e costi amministrativi (CHF 240 all’anno per la gestione del conto di previdenza presso Previs)

Nel caso di un risanamento della cassa di previdenza, la persona assicurata in caso di contributi di risanamento si fa carico solo della quota del lavoratore o della lavoratrice. 

Quando termina la continuazione dell’assicurazione?

Nel migliore dei casi, quando la persona assicurata trova nuovamente un’occupazione. La prestazione d’uscita viene quindi trasferita alla cassa pensione del nuovo datore o della nuova datrice di lavoro. Oppure la continuazione dell’assicurazione termina con il pensionamento che, come detto, può avvenire anche anticipatamente a partire dall’età di 58 anni. In questo caso la prestazione di vecchiaia può essere percepita sotto forma di rendita, di capitale o di fruizione parziale di rendita e capitale. Inoltre, la persona assicurata volontariamente ha la possibilità di disdire in qualsiasi momento la continuazione dell’assicurazione con effetto dalla fine del mese.

Se la continuazione dell’assicurazione è durata per più di due anni, le prestazioni di vecchiaia vengono versate solo sotto forma di rendita. Inoltre, a partire da questo momento, la prestazione d’uscita non può più essere utilizzata per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno per proprietà d’abitazioni (PPA). Per contro, i prelievi anticipati PPA già effettuati possono essere rimborsati e i riscatti nella previdenza professionale possono continuare a essere effettuati.

A cos’altro occorre prestare attenzione?

La disposizione transitoria adottata dalla Commissione del Consiglio nazionale il 18.9.2020 prevede che le persone assicurate che hanno compiuto 58 anni e che lasciano la previdenza professionale dopo il 31.7.2020 a seguito di uno scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore o della datrice di lavoro possono richiedere la continuazione dell’assicurazione presso la loro cassa pensione a partire dall’1.1.2021.

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