Continuazione dell’assicurazione nella previdenza professionale dopo i 65 anni

L’articolo 18.4 del regolamento di previdenza di Previs prevede che, se il collaboratore o la collaboratrice continua a lavorare oltre l’età ordinaria di pensionamento (65 anni per donne e uomini), può chiedere la continuazione della previdenza fino al compimento dei 70 anni al massimo. 

La prosecuzione dell’attività lucrativa o il pensionamento sono disciplinati dal datore o dalla datrice di lavoro (per es. nel suo regolamento del personale).

I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia (contributi di risparmio) si basano sul piano di previdenza valido del datore o della datrice di lavoro. Ciò significa che l’ammontare degli accrediti di vecchiaia e la ripartizione dei contributi di risparmio tra datore/trice di lavoro e lavoratore/trice devono continuare come prima.

Il diritto alle prestazioni in caso di incapacità di guadagno decade con la continuazione dell’assicurazione. Vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste.

Questa disposizione legale è confermata nel bollettino UFAS n. 121 (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS) come segue:

In caso di prosecuzione della previdenza dopo l’età ordinaria di pensionamento, ai sensi dell’articolo 33b LPP, si applicano le stesse regole di prima. Ciò significa che lavoratore e datore di lavoro continuano a pagare la loro quota dei contributi. L’articolo 33b LPP non contiene alcuna disposizione che consenta una deroga dal principio della parità di contribuzione.
 

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