Continuazione dell’assicurazione nella previdenza professionale dopo i 65 anni
L’articolo 18.4 del regolamento di previdenza di Previs prevede che, se il collaboratore continua a lavorare oltre l’età ordinaria di pensionamento (65 anni per donne e uomini), può chiedere la continuazione della previdenza fino al compimento dei 70 anni al massimo.
La prosecuzione dell’attività lucrativa o il pensionamento sono disciplinati dal datore di lavoro (per es. nel suo regolamento del personale).
I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia (contributi di risparmio) si basano sul piano di previdenza valido del datore di lavoro. Ciò significa che l’ammontare degli accrediti di vecchiaia e la ripartizione dei contributi di risparmio tra datore di lavoro e lavoratore devono continuare come prima.
Il diritto alle prestazioni in caso di incapacità di guadagno decade con la continuazione dell’assicurazione. Vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste.
Questa disposizione legale è confermata nel bollettino UFAS n. 121 (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS) come segue:
In caso di prosecuzione della previdenza dopo l’età ordinaria di pensionamento, ai sensi dell’articolo 33b LPP, si applicano le stesse regole di prima. Ciò significa che lavoratore e datore di lavoro continuano a pagare la loro quota dei contributi. L’articolo 33b LPP non contiene alcuna disposizione che consenta una deroga dal principio della parità di contribuzione.
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