Riserve di contributi del datore di lavoro

Le riserve di contributi del datore di lavoro, in breve RCDL, sono i versamenti anticipati del datore o della datrice di lavoro all’istituto di previdenza. Il datore o la datrice di lavoro decide in merito all’utilizzazione della RCDL, ad esempio per il finanziamento di contributi ordinari, in caso di indennità per casi di rigore, di ristrutturazioni o per pensionamenti anticipati. L’apertura di un conto RCDL presso Previs Previdenza è disciplinata in una convenzione.

Basi giuridiche

Ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 della LPP, il datore o la datrice di lavoro può erogare i contributi dai fondi propri o dalle RCDL che ha precedentemente trasferito all’istituto di previdenza. I contributi sono gestiti da Previs su un conto separato (art. 331 cpv. 3 CO).

Applicazione 

Le RCDL permettono al datore e alla datrice di lavoro di versare – tenendo conto delle fluttuazioni nei propri affari – contributi «di scorta» che possono essere impiegati al momento opportuno per adempiere agli obblighi stabiliti dal regolamento. In tal modo, il finanziamento delle prestazioni di previdenza da parte della ditta può essere adattato in modo efficiente sul piano fiscale alla situazione finanziaria del datore e della datrice di lavoro. Solo il datore o la datrice di lavoro – e non l’organo paritetico dell’istituto di previdenza – decide in merito all’utilizzo delle RCDL.

Le RCDL appartengono irrevocabilmente al patrimonio dell’istituto di previdenza e devono essere impiegate per la previdenza professionale a breve termine. Ciò significa che non possono essere restituite al datore o alla datrice di lavoro. 

Di norma le RCDL sono considerate adeguate se non superano il quintuplo dei contributi annuali ordinari del datore o della datrice di lavoro. Se superano tale valore, l’accumulo di fondi deve essere eventualmente sospeso oppure l’autorità fiscale provvede a una correzione.

RCDL con rinuncia all’utilizzazione 

Ai sensi dell’art. 65e LPP, una categoria particolare è rappresentata dalle «RCDL con rinuncia all’utilizzazione». Queste sono una misura di supporto per far fronte a una copertura insufficiente dell’istituto di previdenza o della cassa di previdenza. Impieghi di altro tipo sono esclusi finché sussiste la copertura insufficiente. L’ammontare di tale riserva non è limitato al quintuplo dei contributi ordinari annui del datore o della datrice di lavoro, ma non può superare la copertura insufficiente. Dopo aver regolarizzato la copertura insufficiente, questa riserva deve essere trasferita alla «RCDL ordinaria senza rinuncia all’utilizzazione» e ridotta al livello adeguato. La RCDL con rinuncia all’utilizzazione trova applicazione presso Previs solo per le casse di previdenza dei datori e delle datrici di lavoro.

Rimunerazione 

Per la rimunerazione delle RCDL senza rinuncia all’utilizzazione Previs applica il modello seguente:

  • in caso di eccedenza di copertura (grado di copertura > 100%) della cassa di previdenza: ½ tasso d’interesse minimo LPP*
  • in caso di copertura insufficiente (grado di copertura > 100%) della cassa di previdenza: 0.000%

*Il Consiglio federale fissa ogni anno il tasso d’interesse minimo LPP nel quarto trimestre per l’anno successivo.


Determinante per il calcolo è l’anno civile attuale. Il conteggio avviene ogni volta nel primo trimestre dell’anno successivo.
 

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