Matrimonio e unione domestica
Rendita per i figli
Se percepite una rendita d’invalidità di Previs, avete diritto per ciascun figlio a una rendita per i figli. Tale diritto sussiste fino al compimento dei 18 anni del figlio. Se il figlio si trova in formazione o è invalido almeno al 70% ai sensi dell’AI, il diritto dura fino al compimento dei 25 anni.
Per stabilire se una formazione debba essere considerata come tale, ci orientiamo alle disposizioni dell’AVS. L’ammontare della rendita per i figli, per ogni figlio avente diritto, è definita nel rispettivo piano previdenziale.
È importante sapere che non sussiste alcun diritto automatico regolamentare del convivente alla prestazione. Perché il convivente possa essere tenuto in considerazione in caso di decesso dell’assicurato, è necessario osservare le disposizioni regolamentari. Il «formulario Notifica di convivenza» deve essere presentato in vita da entrambi i conviventi e ciò prima che avvenga la fruizione iniziale o sorga il diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione.
Questa notifica avviene di norma tramite il datore di lavoro o il suo ufficio del personale. Ovviamente potete effettuare la notifica anche personalmente.
Al momento del matrimonio civile / della registrazione dell’unione domestica vengono stabiliti i rispettivi averi di vecchiaia (prestazione di libero passaggio). Questa informazione ha valore informativo.
La base per una cessione dei fondi previdenziali al coniuge divorziato è sempre una sentenza di divorzio passata in giudicato. I pagamenti al coniuge divorziato possono essere nuovamente versati dagli assicurati attivi, con un’agevolazione fiscale, all’istituto di previdenza (riscatto).
Per poter verificare senza ritardi il diritto alla prestazione, raccomandiamo di segnalare quanto prima il decesso, nonostante il momento difficile. La comunicazione può essere effettuata dai superstiti con il formulario «Notifica di decesso» link «Formulario Notifica di decesso». Una volta verificata la prestazione, i superstiti saranno informati in merito al loro ulteriore diritto.