Matrimonio e unione domestica

A prescindere dal fatto che scegliate la convivenza, il matrimonio o l’unione domestica registrata: ogni forma del vivere insieme ha ampie ripercussioni sulla previdenza professionale e sul rapporto previdenziale personale.

 

Chiedere di matrimonio e unione domestica

È importante sapere che non sussiste alcun diritto automatico regolamentare. Perché il o la convivente possa essere tenuto/a in considerazione in caso di decesso della persona assicurata, è necessario osservare le disposizioni regolamentari. Il «formulario Notifica di convivenza» deve essere presentato in vita da entrambi i conviventi e ciò prima che avvenga la fruizione iniziale o sorga il diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione.

Questa notifica avviene di norma tramite il datore o la datrice di lavoro. Ovviamente potete effettuare la notifica anche personalmente. 

Al momento del matrimonio civile / della registrazione dell’unione domestica vengono stabiliti i rispettivi averi di vecchiaia (prestazione di libero passaggio). 

La base per una cessione dei fondi previdenziali è sempre una sentenza di divorzio passata in giudicato. I pagamenti al o alla coniuge divorziato/a possono essere nuovamente versati dagli assicurati o dalle assicurate attivi/e, con un’agevolazione fiscale, all’istituto di previdenza (riscatto).

Per poter verificare senza ritardi il diritto alla prestazione, raccomandiamo di segnalare quanto prima il decesso, nonostante il momento difficile. La comunicazione può essere effettuata dai superstiti con il formulario «Notifica di decesso» link «Formulario Notifica di decesso». Una volta verificata la prestazione, i superstiti saranno informati in merito al loro ulteriore diritto.

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