Proprietà di abitazioni

Dall’entrata in vigore della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP), gli assicurati e le assicurate possono impiegare una parte della loro previdenza professionale per il finanziamento della proprietà d’abitazione.

I fondi possono essere impiegati per

  • l ’acquisto e la costruzione della proprietà d’abitazioni
  • l’adempimento degli impegni di ammortamento
  • l’ammortamento volontario delle ipoteche
  • l’acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d’abitazione o partecipazioni analoghe

I fondi della previdenza professionale non possono invece essere utilizzati per il finanziamento della manutenzione abituale della proprietà d’abitazioni o per il pagamento degli interessi ipotecari.

Nelle disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d’abitazioni sono previste due possibilità. Da un lato la costituzione in pegno e dall’altro il prelievo anticipato.

La costituzione in pegno

La costituzione in pegno non è nient’altro che il capitale di previdenza vincolato per l’abitazione propria, al quale può eventualmente ricorrere il creditore ipotecario o la creditrice ipotecaria. Il fondo resta quindi alla cassa pensione. La costituzione in pegno non apporta mezzi propri supplementari. In altri termini: non si possono aumentare mezzi propri non disponibili o insufficienti. La costituzione in pegno non ha effetti diretti sulle prestazioni previdenziali finché non si svolge alcuna realizzazione del pegno.

La costituzione in pegno ha in primo piano gli obiettivi seguenti:

  • garanzie supplementari nei confronti dei creditori ipotecari
  • possibile ottenimento di interessi agevolati
  • differimento dei pagamenti degli ammortamenti

Il prelievo anticipato

Con il prelievo anticipato i fondi della cassa pensione vengono trasferiti dalla cassa pensione alla proprietà d’abitazioni. Il prelievo anticipato offre all’acquirente della proprietà d’abitazioni un «vero capitale proprio». Il prelievo anticipato, possibile più volte, funge da fonte di finanziamento supplementare.

Con il prelievo anticipato la persona assicurata assume però nel contempo anche la responsabilità unica per l’impiego dei fondi previdenziali prelevati anticipatamente. Un simile prelievo anticipato dei fondi della cassa pensione ha ripercussioni sulle prestazioni. Le prestazioni aumentano nuovamente solo dopo che è stato rimborsato il prelievo anticipato. Quanto rappresenta nel singolo caso e a quanti franchi ammonta, dipende dall’età al momento del rimborso e dall’ammontare dell’importo da rimborsare.

 

Domande frequenti

In generale, la legge riconosce come forma di previdenza l’acquisto della proprietà d’abitazioni con il sostegno finanziario dei fondi della cassa pensione. Il legislatore o la legislatrice ha tuttavia deciso per una serie di clausole e limitazioni.

Si devono considerare in particolare i punti seguenti: 
 

  • deve essere dimostrato l’uso proprio della proprietà d’abitazioni, 
  • limitazioni temporali e relative all’importo del prelievo anticipato e dell’eventuale rimborso, 
  • approvazione scritta del o della coniuge, 
  • imposizione immediata del prelievo anticipato, 
  • iscrizione di una restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario, 
  • pagamento e termini del prelievo anticipato.

Come uso proprio si intende l’utilizzo da parte della persona assicurata presso il proprio domicilio o la dimora abituale. 

Se la persona assicurata è in grado di dimostrare che l’utilizzo non è temporaneamente possibile, in questo periodo è permessa la locazione. 

Per il finanziamento della proprietà d’abitazioni, la persona assicurata ha a disposizione un importo fino all’ammontare della prestazione di libero passaggio della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria. 

Le persone assicurate che hanno più di 50 anni possono fruire al massimo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbero avuto diritto a 50 anni, oppure – se è superiore – alla metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.  

L’importo minimo per un prelievo anticipato ammonta a CHF 20’000.00. 
 

Si può ricorrere a un prelievo anticipato ogni 5 anni. La persona assicurata può invece ricorrere a un prelievo anticipato solo fino a 3 anni prima dell’inizio del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia, cioè fino al compimento dei 62 anni. 

La persona assicurata può fruire dei fondi mediante un cosiddetto «prelievo anticipato» oppure «costituire in pegno» i propri diritti alle prestazioni di libero passaggio o previdenziali. 

Per il prelievo anticipato/la costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare all’istituto di previdenza il modulo «Richiesta per il prelievo anticipato / la costituzione in pegno dei fondi della previdenza professionale». Deve dimostrare per quale scopo si utilizzano i fondi. 

Su richiesta, l’istituto di previdenza informa le persone assicurate in merito a  

  • capitali previdenziali disponibili per la proprietà d’abitazioni, 
  • riduzione delle prestazioni correlata a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno, 
  • possibilità di colmare una lacuna nella protezione previdenziale dovuta al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno. 

Naturalmente restiamo a disposizione dei nostri assicurati e della nostre assicurate anche per altre informazioni. 

L’istituto di previdenza bonifica la corresponsione per la promozione della proprietà d’abitazioni al/alla mutuante, al/alla venditore/trice o al/alla notaio/a. Non sono ammessi pagamenti diretti alle persone assicurate. 

Viene inoltre annotata una cosiddetta «restrizione del diritto d’alienazione» nel registro fondiario, che assicura un eventuale obbligo di rimborso di un prelievo anticipato all’istituto di previdenza. 
 

La cancellazione della restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla fondazione se

  • nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari;
  • la persona assicurata muore;
  • avviene il pagamento in contanti della prestazione d’uscita;
  • il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un conto di libe-ro passaggio presso un’istituzione di libero passaggio.

La persona assicurata può rimborsare in ogni momento l’importo prelevato anticipatamente, del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia, entro l’insorgenza di un caso di previdenza o entro il pagamento in contanti della prestazione d’uscita. L’importo minimo per il rimborso del prelievo anticipato ammonta a CHF 10’000.00.

Nei casi seguenti, l’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi all’istituto di previdenza: 

  • in caso di vendita della proprietà d’abitazioni, 
  • se vengono concessi diritti sulla proprietà d’abitazioni, che equivalgono sul piano economico a una vendita, 
  • in caso di decesso della persona assicurata, se non sono esigibili prestazioni previdenziali.

In caso di vendita della proprietà di abitazioni, l’obbligo di rimborso si limita al ricavo. Come ricavo vale il prezzo di vendita dedotti i debiti assistiti da garanzia ipotecaria e le tasse imposte al venditore dalla legge. 

L’istituto di previdenza concede alla persona assicurata – in caso di rimborso – un diritto alle prestazioni superiore in base al relativo regolamento. 

In caso di versamento del prelievo anticipato o dell’importo della realizzazione del pegno, la persona assicurata può richiedere il rimborso delle imposte pagate per il prelievo anticipato o per la realizzazione del pegno. L’istituto di previdenza annuncia il rimborso entro 30 giorni all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 

L’istituto di previdenza precedente deve informare il nuovo istituto di previdenza se e in quale misura la persona assicurata ha rivendicato un prelievo anticipato. L’istituto di previdenza annuncia al creditore o alla creditrice del pegno a chi e in quale importo è stata trasferita la prestazione d’uscita. 

L’istituto di previdenza paga il prelievo anticipato al più tardi 6 mesi dopo la rivendicazione. Se però la liquidità dell’istituto di previdenza è a rischio, il pagamento può essere rinviato. 

Per l’esecuzione di un prelievo anticipato richiediamo una tassa amministrativa di CHF 400.00 per caso. Le spese per l’annotazione della restrizione del diritto d’alienazione sono comprese in questo importo. Per l’elaborazione di una costituzione in pegno richiediamo una tassa amministrativa di CHF 200.00 per caso. Queste tasse sono fatturate separatamente e vanno corrisposte prima del pagamento del prelievo anticipato o prima della della conferma della costituzione in pegno.

 

Simulazione online

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