Glossario
In caso di invalidità sussiste il diritto ad una rendita di invalidità (annuale in CHF). Il diritto sussiste finché non termina l’invalidità, subentra la morte (per le rendite per superstiti vedi «Prestazioni per superstiti in caso di decesso del beneficiario o della beneficiaria di rendita», per il capitale di decesso vedi «Prestazioni in caso di decesso») oppure viene raggiunta l’età di pensionamento ordinaria. La rendita di invalidità viene convertita in una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Le condizioni e l’ammontare della rendita d’invalidità sono riportate nel Regolamento di previdenza.