Le sue domande - le nostre risposte

Rispondiamo volentieri alle domande frequenti sulla previdenza professionale.

Domande e risposte al attività lucrativa et cambiamento di posto

I lavoratori e le lavoratrici delle imprese a noi affiliate.

Noi riceveremo dal vostro datore o dalla vostra datrice di lavoro, tramite il formulario d’entrata, le informazioni necessarie per l’amministrazione. In seguito sarà emesso un certificato di assicurazione a vostro nome. Ricordate di conferire al vostro precedente istituto di previdenza il mandato di bonificare la prestazione di libero passaggio sul nostro conto.

Il salario assicurato si basa sul salario soggetto all’AVS. Da questo viene trattenuta la somma di coordinamento.

La trattenuta di coordinamento determina il salario assicurato presso la cassa pensione. La somma di coordinamento è trattenuta dal salario soggetto all’AVS. Si ottiene così il salario assicurato o coordinato. La trattenuta di coordinamento ammonta al massimo a CHF 25’725.00 (stato 2023).

No, in caso di cambio di posto la persona assicurata deve comunicare l’indirizzo di Previs al precedente istituto di previdenza. In tal modo ci si assicura di poter usufruire della protezione previdenziale completa.

Questi variano a seconda del piano di previdenza scelto dal datore o dalla datrice di lavoro. La legge prevede che a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni si applichino esclusivamente i contributi di rischio. Il processo di risparmio per la previdenza per la vecchiaia inizia il 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni. Il datore o la datrice di lavoro può però scegliere una variante migliore e assicurare i contributi di risparmio già dall’età di 20 anni.

Il finanziamento della previdenza professionale avviene in maniera paritetica, il che significa che lavoratore/trice e datore/trice di lavoro pagano di norma la metà ciascuno. Ovviamente il datore o la datrice di lavoro può farsi carico del finanziamento in misura maggiore.

Chiedere di matrimonio e unione domestica

È importante sapere che non sussiste alcun diritto automatico regolamentare. Perché il o la convivente possa essere tenuto/a in considerazione in caso di decesso della persona assicurata, è necessario osservare le disposizioni regolamentari. Il «formulario Notifica di convivenza» deve essere presentato in vita da entrambi i conviventi e ciò prima che avvenga la fruizione iniziale o sorga il diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione.

Questa notifica avviene di norma tramite il datore o la datrice di lavoro. Ovviamente potete effettuare la notifica anche personalmente. 

Al momento del matrimonio civile / della registrazione dell’unione domestica vengono stabiliti i rispettivi averi di vecchiaia (prestazione di libero passaggio). 

La base per una cessione dei fondi previdenziali è sempre una sentenza di divorzio passata in giudicato. I pagamenti al o alla coniuge divorziato/a possono essere nuovamente versati dagli assicurati o dalle assicurate attivi/e, con un’agevolazione fiscale, all’istituto di previdenza (riscatto).

Per poter verificare senza ritardi il diritto alla prestazione, raccomandiamo di segnalare quanto prima il decesso, nonostante il momento difficile. La comunicazione può essere effettuata dai superstiti con il formulario «Notifica di decesso» link «Formulario Notifica di decesso». Una volta verificata la prestazione, i superstiti saranno informati in merito al loro ulteriore diritto.

Domande frequenti

In generale, la legge riconosce come forma di previdenza l’acquisto della proprietà d’abitazioni con il sostegno finanziario dei fondi della cassa pensione. Il legislatore o la legislatrice ha tuttavia deciso per una serie di clausole e limitazioni.

Si devono considerare in particolare i punti seguenti: 
 

  • deve essere dimostrato l’uso proprio della proprietà d’abitazioni, 
  • limitazioni temporali e relative all’importo del prelievo anticipato e dell’eventuale rimborso, 
  • approvazione scritta del o della coniuge, 
  • imposizione immediata del prelievo anticipato, 
  • iscrizione di una restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario, 
  • pagamento e termini del prelievo anticipato.

Come uso proprio si intende l’utilizzo da parte della persona assicurata presso il proprio domicilio o la dimora abituale. 

Se la persona assicurata è in grado di dimostrare che l’utilizzo non è temporaneamente possibile, in questo periodo è permessa la locazione. 

Per il finanziamento della proprietà d’abitazioni, la persona assicurata ha a disposizione un importo fino all’ammontare della prestazione di libero passaggio della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria. 

Le persone assicurate che hanno più di 50 anni possono fruire al massimo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbero avuto diritto a 50 anni, oppure – se è superiore – alla metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.  

L’importo minimo per un prelievo anticipato ammonta a CHF 20’000.00. 
 

Si può ricorrere a un prelievo anticipato ogni 5 anni. La persona assicurata può invece ricorrere a un prelievo anticipato solo fino a 3 anni prima dell’inizio del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia, cioè fino al compimento dei 62 anni. 

La persona assicurata può fruire dei fondi mediante un cosiddetto «prelievo anticipato» oppure «costituire in pegno» i propri diritti alle prestazioni di libero passaggio o previdenziali. 

Per il prelievo anticipato/la costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare all’istituto di previdenza il modulo «Richiesta per il prelievo anticipato / la costituzione in pegno dei fondi della previdenza professionale». Deve dimostrare per quale scopo si utilizzano i fondi. 

Su richiesta, l’istituto di previdenza informa le persone assicurate in merito a  

  • capitali previdenziali disponibili per la proprietà d’abitazioni, 
  • riduzione delle prestazioni correlata a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno, 
  • possibilità di colmare una lacuna nella protezione previdenziale dovuta al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno. 

Naturalmente restiamo a disposizione dei nostri assicurati e della nostre assicurate anche per altre informazioni. 

L’istituto di previdenza bonifica la corresponsione per la promozione della proprietà d’abitazioni al/alla mutuante, al/alla venditore/trice o al/alla notaio/a. Non sono ammessi pagamenti diretti alle persone assicurate. 

Viene inoltre annotata una cosiddetta «restrizione del diritto d’alienazione» nel registro fondiario, che assicura un eventuale obbligo di rimborso di un prelievo anticipato all’istituto di previdenza. 
 

La cancellazione della restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla fondazione se

  • nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari;
  • la persona assicurata muore;
  • avviene il pagamento in contanti della prestazione d’uscita;
  • il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un conto di libe-ro passaggio presso un’istituzione di libero passaggio.

La persona assicurata può rimborsare in ogni momento l’importo prelevato anticipatamente, del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia, entro l’insorgenza di un caso di previdenza o entro il pagamento in contanti della prestazione d’uscita. L’importo minimo per il rimborso del prelievo anticipato ammonta a CHF 10’000.00.

Nei casi seguenti, l’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi all’istituto di previdenza: 

  • in caso di vendita della proprietà d’abitazioni, 
  • se vengono concessi diritti sulla proprietà d’abitazioni, che equivalgono sul piano economico a una vendita, 
  • in caso di decesso della persona assicurata, se non sono esigibili prestazioni previdenziali.

In caso di vendita della proprietà di abitazioni, l’obbligo di rimborso si limita al ricavo. Come ricavo vale il prezzo di vendita dedotti i debiti assistiti da garanzia ipotecaria e le tasse imposte al venditore dalla legge. 

L’istituto di previdenza concede alla persona assicurata – in caso di rimborso – un diritto alle prestazioni superiore in base al relativo regolamento. 

In caso di versamento del prelievo anticipato o dell’importo della realizzazione del pegno, la persona assicurata può richiedere il rimborso delle imposte pagate per il prelievo anticipato o per la realizzazione del pegno. L’istituto di previdenza annuncia il rimborso entro 30 giorni all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 

L’istituto di previdenza precedente deve informare il nuovo istituto di previdenza se e in quale misura la persona assicurata ha rivendicato un prelievo anticipato. L’istituto di previdenza annuncia al creditore o alla creditrice del pegno a chi e in quale importo è stata trasferita la prestazione d’uscita. 

L’istituto di previdenza paga il prelievo anticipato al più tardi 6 mesi dopo la rivendicazione. Se però la liquidità dell’istituto di previdenza è a rischio, il pagamento può essere rinviato. 

Per l’esecuzione di un prelievo anticipato richiediamo una tassa amministrativa di CHF 400.00 per caso. Le spese per l’annotazione della restrizione del diritto d’alienazione sono comprese in questo importo. Per l’elaborazione di una costituzione in pegno richiediamo una tassa amministrativa di CHF 200.00 per caso. Queste tasse sono fatturate separatamente e vanno corrisposte prima del pagamento del prelievo anticipato o prima della della conferma della costituzione in pegno.

Chiedere di riscatto

Sì, Previs consente un riscatto a partire dai 25 anni di età, a condizione che non siano assicurate le prestazioni massime possibili. Occorre considerare che per 3 anni le prestazioni risultanti da riscatti non possono essere fruite sotto forma di capitale. 

Sul certificato d’assicurazione è indicato l’ammontare del riscatto ancora possibile. Naturalmente saremo lieti di inviarvi un’offerta di riscatto non vincolante.

Un riscatto facoltativo ha effetti positivi. Oltre ai vantaggi fiscali, grazie a un riscatto volontario si migliora la protezione previdenziale colmando così le eventuali lacune di prestazione. Queste possono sorgere in seguito alla mancanza di anni contributivi, in caso di aumenti salariali, divorzio o pensionamento anticipato.

La somma di riscatto massima possibile corrisponde alla differenza tra gli averi di vecchiaia massimi possibili secondo il piano previdenziale e gli averi di vecchiaia esistenti computando tutte le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza.

Un riscatto volontario nelle prestazioni regolamentari è (diversamente dal rimborso del prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni) deducibile dal reddito imponibile. Per domande dettagliate sulla legittimazione alle deduzioni fiscali, l’ideale è che vi mettiate in contatto con l’ufficio di tassazione competente.

Se siete immigrati dall’estero e in precedenza non siete mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la vostra somma di riscatto annua massima nei primi 5 anni dopo il trasferimento è limitata al 20% del vostro salario assicurato. Previs Previdenza sarà lieta di comunicarvi per iscritto l’importo esatto.

Dopo un divorzio: sì, le lacune in seguito a un divorzio possono essere colmate in ogni momento (fino al subentro di un caso di prestazione) e indipendentemente dalle condizioni di riscatto vigenti.

Dopo un prelievo anticipato PPA: fino alla nascita del diretto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari potete effettuare in ogni momento un rimborso, che però deve ammontare almeno a CHF 10’000.00 (per pagamento). Prima di poter effettuare un riscatto volontario nelle prestazioni regolamentari, dovete aver rimborsato per intero il prelievo anticipato.

Chiedere d'invalidità

In linea di massima l’incapacità lavorativa è segnalata dal vostro datore di lavoro. Se così non fosse, siete pregati di informarci direttamente in merito alla vostra incapacità lavorativa.

In linea di massima voi e il vostro datore di lavoro avete diritto a un esonero dal versamento dei contributi. Il tempo d’attesa a tal fine è pari a 3 mesi e deve essere stabilito nel regolamento di previdenza.

Come in altri settori dell’assicurazione sociale, voi avete un obbligo di partecipazione. Se questo non viene assolto, le prestazioni possono essere sospese o negate.

La rendita viene convertita in una rendita di vecchiaia. Potete tuttavia richiedere una liquidazione in capitale o una liquidazione parziale in capitale. Sarà nostra cura informarvi in tempo utile sul nuovo ammontare delle prestazioni.

I dettagli a tale riguardo si trovano sotto la voce «Decesso».

Domande frequenti

Sì, al momento del pensionamento, sia la persona assicurata attiva sia il beneficiario o la beneficiaria delle prestazioni di invalidità può percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. Sussiste anche la possibilità di una liquidazione parziale in capitale. Per la parte della prestazione di vecchiaia corrisposta sotto forma di capitale decade il diritto a una rendita di vecchiaia e alle prestazioni future.

La liquidazione in capitale deve essere comunicata alla fondazione insieme alla notifica di pen-sionamento. Non esistono termini più estesi.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è necessario il consenso scritto autenticato del/della coniuge o del/della partner registrato/a.

Se la persona assicurata non è coniugata o non vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è necessario un certificato individuale di stato civile.

Sì, l’autenticazione della firma può avvenire anche presso la sede di Previs.

I dettagli a tale riguardo si trovano sotto la voce «Decesso».

Domande frequenti

  1. I due conviventi non sono imparentati tra loro (art. 95 CC) e
  2. al momento del decesso non sono né sposati né in unione domestica registrata o di altro tipo e
  3. i conviventi sono in grado di dimostrare di aver convissuto ininterrottamente negli ultimi 5 anni prima del decesso, ossia di aver vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia, o che il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e di aver convissuto fino al decesso del convivente in comunione domestica e
  4. la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione e
  5. il convivente non percepisce alcuna rendita per coniugi, per vedove, per vedovi o per il convivente superstite da un’assicurazione sociale nazionale o estera di un precedente matrimonio o una precedente convivenza e non ha neppure percepito prestazioni di capitali in luogo di una simile rendita.

I figli fino ai 18 anni compiuti o fino ai 25 anni compiuti in caso di formazione. I figli elettivi hanno diritto a una rendita per orfani se sono stati accolti dal defunto, a titolo gratuito, per essere accuditi ed educati in maniera permanente.

Il coniuge ha solitamente diritto alle prestazioni per i superstiti. Se tuttavia ha più di 15 anni in meno, le prestazioni vengono ridotte. Se il matrimonio viene contratto dopo l’invalidità o il pensionamento, il diritto sussiste solo se il coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli o se il matrimonio è durato almeno 5 anni. 

Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di deces-so ai sensi dell art. 20.6 del regolamento.

Domande frequenti

Sì, all’inizio di ogni anno ricevete in copia la conferma della rendita corrisposta annualmente.

Sì, Previs può pagare la rendita anche all’estero.

Le informazioni tra parentesi si riferiscono all'articolo corrispondente del nostro regolamento di previdenza. Il regolamento è disponibile sulla nostra homepage all'indirizzo www.previs.ch/regolamento

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